AI Act, 2 dicembre 2026: i nuovi divieti dell’articolo 5 e la fine della finestra sulla marcatura

Questo articolo riflette un punto di vista personale, maturato in ambito professionale ma espresso a titolo individuale. Non rappresenta in alcun modo aziende, enti o organizzazioni con cui collaboro. Scopo informativo e divulgativo, non consulenziale.

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TL;DR — Il 2 dicembre 2026 l’AI Act cambia in due punti. Entrano in applicazione due nuovi divieti dell’articolo 5: sistemi che generano immagini intime realistiche di persone identificabili senza consenso e sistemi che generano materiale pedopornografico. Nello stesso giorno finisce la finestra di quattro mesi per la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti sintetici, che riguarda solo i fornitori con sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

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p class=”wp-block-paragraph”>Nella mia esperienza le date di un regolamento europeo vengono ricordate per titoli, non per articoli. A luglio, quando ho scritto cosa cambiava dal 2 agosto 2026, il 2 dicembre era una riga in tabella: “marcatura e nuovi divieti”. Nelle settimane successive ho visto quella riga diventare, in diversi post e presentazioni, “dal 2 dicembre bisogna etichettare tutti i contenuti AI”. Non è così, e la differenza conta per chi usa l’intelligenza artificiale in azienda senza svilupparla. Ho riletto il testo del Regolamento (UE) 2026/1744 su EUR-Lex per capire chi tocca davvero questa scadenza. La risposta breve: tocca soprattutto i fornitori, quasi per niente i deployer, e per tutti contiene un divieto che merita di essere letto per intero.

Che cosa succede esattamente il 2 dicembre 2026?

Il 2 dicembre 2026 si verificano due fatti distinti. Si applicano le nuove lettere (ba) e (bb) dell’articolo 5 dell’AI Act, con i paragrafi 1a e 1b che ne delimitano la portata. Scade inoltre il termine dell’articolo 111, paragrafo 4, entro cui i fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono conformarsi all’obbligo di marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2 (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026).

Entrambe le novità vengono dal cosiddetto Omnibus digitale sull’IA, il Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026 e in vigore dal terzo giorno successivo, il 27 luglio (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026). Il nuovo articolo 113 è esplicito: i Capi I e II si applicano dal 2 febbraio 2025, “with the exception of Article 5 (1), first subparagraph, points (ba) and (bb), and Article 5 (1a) and (1b) which shall apply from 2 December 2026”.

Due termini da chiarire subito. Il fornitore è chi sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato con il proprio nome; il deployer è chi lo usa in ambito professionale. Una PMI che usa un generatore di immagini o un assistente di scrittura è, quasi sempre, un deployer. Una software house che integra un modello generativo in un prodotto venduto con il proprio marchio può diventare fornitore, ed è il primo punto da verificare.

Cosa Chi riguarda Dal Riferimento
Divieto di sistemi che generano o manipolano immagini, video, audio intimi realistici di persone identificabili senza consenso Fornitori (immissione sul mercato) e deployer (uso a quello scopo) 2 dicembre 2026 Art. 5, par. 1, lett. (ba); par. 1a e 1b
Divieto di sistemi che generano o manipolano materiale pedopornografico, anche sintetico Fornitori e deployer 2 dicembre 2026 Art. 5, par. 1, lett. (bb); par. 1a
Marcatura leggibile dalle macchine degli output sintetici Solo fornitori con sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 Entro il 2 dicembre 2026 Art. 111, par. 4; art. 50, par. 2
Marcatura per sistemi immessi dal 2 agosto 2026 Fornitori Già applicabile dal 2 agosto 2026 Art. 50, par. 2; art. 113
Chatbot che si dichiarano, deepfake e testi di interesse pubblico etichettati Fornitori (par. 1) e deployer (par. 4) Già applicabile dal 2 agosto 2026, nessuna proroga Art. 50, par. 1 e 4
Elaborazione sul testo del Regolamento (UE) 2026/1744 pubblicato su EUR-Lex. Verificato al 4 novembre 2026.

Che cosa vietano esattamente i due nuovi divieti dell’articolo 5?

La lettera (ba) vieta di immettere sul mercato, mettere in servizio o usare un sistema di IA che genera o manipola immagini, video, audio o materiale simile realistici delle parti intime di una persona fisica identificabile, o di quella persona impegnata in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito. La lettera (bb) vieta i sistemi che generano o manipolano materiale pedopornografico ai sensi della direttiva 2011/93/UE (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026).

Il considerando 11 spiega la ragione con una franchezza rara nei testi europei: il materiale intimo non consensuale “constitutes sexual violence and abuse against individuals, in particular women”, e la diffusione delle applicazioni “often described as ‘nudification’ applications, has created an urgent need for an explicit regulatory prohibition” (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026). Per il materiale pedopornografico il considerando precisa che il divieto vale anche per materiale “wholly or partially synthetic”: l’assenza di una vittima reale non è un’attenuante. La sola eccezione della lettera (bb) è la difesa “without right” prevista dal diritto nazionale, che il considerando 13 collega ad attività delle autorità per finalità penali e al red-teaming per verificare il rispetto del divieto.

Il divieto è stretto, e il considerando 12 lo dice esplicitamente. Riguarda solo rappresentazioni realistiche di persone identificabili; esclude le raffigurazioni fumettistiche o fisicamente impossibili, il nudo artistico non realistico, le applicazioni di prova virtuale e quelle mediche con consenso. Il nuovo paragrafo 1b aggiunge che non è “manipolazione” una modifica che non aumenta l’esposizione delle parti intime né altera la natura dell’attività rappresentata: cambiare lo sfondo o il contrasto di un’immagine esistente non rientra nel divieto.

Il divieto riguarda anche chi usa Copilot o altri generatori in azienda?

Per il deployer il divieto scatta solo quando il sistema viene usato allo scopo di generare o manipolare il materiale vietato. Il paragrafo 1a, lettera b), lo scrive in modo netto, e il considerando 12 esclude dal perimetro l’uso per finalità lecite e la generazione accidentale, anche se il sistema non ha le salvaguardie che il fornitore avrebbe dovuto prevedere (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026).

Per il fornitore la soglia è più alta. Il paragrafo 1a, lettera a), vieta l’immissione sul mercato in due casi: quando generare quel materiale è lo scopo previsto del sistema, oppure quando design, addestramento, architettura o funzionalità rendono quel risultato “a reasonably foreseeable and reproducible outcome” senza modifiche tecniche significative e il sistema non ha “reasonable and adequate technical safety measures and other safeguards” per impedirlo. Il considerando 12 elenca esempi concreti: pulizia dei dati, addestramento al rifiuto, guardrail sui prompt a runtime, classificatori e filtri sui contenuti, rilevamento degli abusi, meccanismi di segnalazione e rimozione.

Nella mia esperienza la conseguenza pratica per una PMI è indiretta ma reale. Chi sceglie uno strumento generativo per il marketing o per l’ufficio grafico dovrebbe chiedere al fornitore quali salvaguardie ha adottato e se lo documenta: non perché il deployer ne risponda, ma perché un fornitore che non sa rispondere oggi sarà un fornitore con problemi domani. Chi invece sviluppa in casa un servizio che genera immagini di persone, per esempio un configuratore che usa foto dei clienti, deve leggere il paragrafo 1a come un requisito di progetto.

Chi deve marcare i contenuti sintetici entro il 2 dicembre?

Entro il 2 dicembre 2026 devono adeguarsi soltanto i fornitori di sistemi di IA, compresi quelli per finalità generali, che generano contenuti sintetici audio, immagine, video o testo e che li hanno immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. L’articolo 111, paragrafo 4, non riguarda i deployer e non sposta nessun altro obbligo dell’articolo 50 (Regolamento (UE) 2026/1744, 2026; NicFab, 2026).

Il testo è breve: “Providers of AI systems, including general-purpose AI systems, generating synthetic audio, image, video or text content, that have been placed on the market before 2 August 2026 shall take the necessary steps in order to comply with Article 50 (2) by 2 December 2026”. Il considerando 38 parla di “a transitional period of four months”. Quattro mesi, dal 2 agosto al 2 dicembre: è il testo ufficiale, e conviene preferirlo ai riassunti che circolano con durate diverse.

L’analisi più accurata che ho letto è quella di NicFab, che definisce la formula corrente “il termine per la marcatura” come “comoda e sostanzialmente sbagliata, o meglio: è corretta per una minoranza di destinatari e fuorviante per tutti gli altri” (NicFab, 2026). Lo stesso contributo riferisce che le domande frequenti della Commissione del 20 luglio 2026 confermano il perimetro ristretto della finestra e aggiungono che i contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente [VERIFY: contenuto delle FAQ della Commissione sull’articolo 50 del 20 luglio 2026 – fonte: digital-strategy.ec.europa.eu, FAQ “Transparency obligations under Article 50 AI Act”]. Resta un punto aperto, che NicFab segnala: il testo non chiarisce se una nuova versione di un sistema rilasciata dopo il 2 agosto benefici della finestra; la lettura prudente è considerarla soggetta all’obbligo immediato.

Cosa cambia per i deployer, cioè per chi usa l’AI senza svilupparla?

Per i deployer il 2 dicembre non cambia nulla sul fronte della trasparenza: gli obblighi dell’articolo 50, paragrafo 4, cioè dichiarare i deepfake e i testi generati pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, sono esigibili dal 2 agosto 2026 e non hanno avuto proroghe. Il deployer non può affidarsi alla marcatura tecnica del fornitore per adempiere (NicFab, 2026).

C’è però un effetto collaterale che NicFab descrive bene: tra il 2 agosto e il 2 dicembre il deployer è tenuto a etichettare, mentre il fornitore del sistema che usa, se rientra nella finestra, non è ancora tenuto a marcare. Senza marcatura tecnica, capire quali contenuti sono sintetici “torna a essere manuale e dichiarativo”. Il rimedio suggerito è organizzativo: “la tracciabilità interna dei contenuti generati, cioè la registrazione a monte di quali contenuti provengono da quali sistemi” (NicFab, 2026). Dal 2 dicembre la marcatura del fornitore dovrebbe arrivare, ma la tracciabilità interna resta la sola cosa che dipende da noi.

Un esempio che conosco da vicino: questo blog. Ogni articolo scritto con l’assistenza di un modello generativo chiude con una dichiarazione di trasparenza e viene rivisto da un autore umano che se ne assume la responsabilità editoriale, condizione che l’articolo 50 prevede per i testi di interesse pubblico. La scelta è stata presa prima della scadenza di agosto. Oggi il lavoro che resta, per noi come per una PMI, è tenere traccia di quale strumento ha prodotto cosa, testi e immagini compresi.

Quali sanzioni si rischiano e chi le applica in Italia?

In Italia la violazione dei divieti dell’articolo 5 è punita fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore; la violazione degli obblighi dell’articolo 50 fino a 15 milioni di euro o al 3%. Sono i massimali dell’articolo 23 del D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, con l’ACN come autorità di vigilanza del mercato (D.Lgs. 179/2026, art. 23; KLA, 2026).

Ho descritto il quadro italiano in dettaglio nel pezzo su chi vigila e chi sanziona l’AI Act in Italia. Due precisazioni. Per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione si applica il minore tra importo fisso e percentuale (NicFab, 2026). E per molti fornitori di sistemi generativi basati su modelli per finalità generali la competenza è dell’Ufficio europeo per l’IA, non di un’autorità nazionale: per loro il 2 dicembre “non matura davanti a un’autorità nazionale, ma davanti all’ufficio per l’IA” (NicFab, 2026).

Cosa fare nelle prossime quattro settimane

  1. Capire il proprio ruolo. Per ogni strumento generativo in uso: siete deployer, oppure lo avete integrato in un prodotto o servizio venduto con il vostro nome? Nel secondo caso potreste essere fornitori.
  2. Fornitori con sistemi sul mercato prima del 2 agosto. Documentare la data di immissione e scegliere la soluzione di marcatura. Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, pubblicato dalla Commissione il 10 giugno 2026, è il riferimento; l’adesione è volontaria e non dà presunzione di conformità (NicFab, 2026).
  3. Fornitori di sistemi che generano immagini di persone. Verificare le salvaguardie richieste dal paragrafo 1a: filtri, guardrail, rilevamento abusi, gestione delle segnalazioni, raccolta dimostrabile del consenso dove il sistema lo prevede.
  4. Deployer. Nessuna finestra: verificare che chatbot, deepfake e testi pubblicati siano già etichettati dal 2 agosto e impostare un registro di quali contenuti provengono da quali sistemi.
  5. Tutti. Aggiornare la policy interna sull’uso dell’IA vietando esplicitamente gli usi dell’articolo 5 e lavorare su fonti successive al 20 luglio 2026: NicFab avverte che le pagine precedenti descrivevano la finestra in modo più ampio del testo definitivo.

Implicazioni pratiche per le PMI italiane

Per la grande maggioranza delle PMI italiane il 2 dicembre è una data da conoscere più che da temere. Chi usa strumenti generativi come deployer non ha nuovi obblighi di trasparenza a dicembre, perché li ha già da agosto; e il divieto colpisce l’uso “allo scopo” di generare materiale illecito, non l’uso ordinario. Il rischio concreto è un altro: aver letto in estate che “tutto slitta a dicembre” e non avere ancora etichettato deepfake o testi pubblicati.

La categoria più esposta è quella delle software house e delle agenzie che hanno costruito servizi propri sopra modelli di terzi: configuratori, generatori di immagini per e-commerce, avatar, assistenti vocali. Per loro la domanda “siamo fornitori?” va posta adesso, con un professionista, perché la risposta cambia sia l’obbligo di marcatura sia il perimetro del divieto. L’opportunità, a mio avviso, è che il quadro tecnico c’è già: codice di buone pratiche, orientamenti e FAQ della Commissione sono pubblicati. L’hype da evitare è doppio: chi vende “l’etichettatura AI obbligatoria per tutti dal 2 dicembre” e chi liquida i nuovi divieti come un tema che non riguarda le aziende. Cosa dice la norma è sopra; cosa conviene fare nel singolo caso resta lavoro per un professionista abilitato.

Dal 2 dicembre 2026 bisogna etichettare tutti i contenuti generati con l’AI?

No. Il 2 dicembre 2026 scade solo il termine dell’articolo 111, paragrafo 4, per la marcatura leggibile dalle macchine a carico dei fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Gli obblighi dei deployer di dichiarare deepfake e testi di interesse pubblico sono già applicabili dal 2 agosto 2026, senza proroghe.

Quali sono i nuovi divieti dell’AI Act dal 2 dicembre 2026?

Sono le lettere (ba) e (bb) dell’articolo 5, introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744. Vietano i sistemi di IA che generano immagini, video o audio intimi realistici di persone identificabili senza consenso esplicito e quelli che generano materiale pedopornografico, anche interamente sintetico. In Italia il massimale è 35 milioni di euro o il 7% del fatturato.

Un’azienda che usa un generatore di immagini rischia di violare il divieto?

Per il deployer il divieto scatta solo se usa il sistema allo scopo di generare o manipolare il materiale vietato. Il considerando 12 del Regolamento (UE) 2026/1744 esclude l’uso per finalità lecite e la generazione accidentale. Gli obblighi di salvaguardia tecnica ricadono sul fornitore, che deve impedire che quel risultato sia prevedibile e riproducibile.

I contenuti generati prima di agosto 2026 vanno etichettati?

Secondo le domande frequenti della Commissione europea del 20 luglio 2026, riportate dall’analisi di NicFab, i contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente, anche se la Commissione incoraggia i deployer a farlo dove possibile. Il dato va verificato sulla pagina ufficiale delle FAQ della Commissione.

Conclusioni

Il 2 dicembre 2026 è una scadenza piccola con un contenuto grande. Piccola, perché la finestra sulla marcatura riguarda una categoria limitata di fornitori e quattro mesi. Grande, perché i due nuovi divieti sono la prima volta in cui l’AI Act passa, per l’IA generativa, dalla logica dell’etichetta alla logica del divieto. La mia posizione è che il legislatore abbia scritto bene questa parte: divieti stretti, definiti con precisione, che non colpiscono la tecnologia ma il suo uso abusivo, e che chiedono ai fornitori salvaguardie concrete invece di dichiarazioni. Per chi usa l’IA in azienda la lezione è più semplice: le date dell’AI Act vanno lette sul testo, non sulle slide. Chi in estate ha letto “tutto rinviato” farebbe bene a controllare oggi se deepfake e testi pubblicati sono già etichettati, perché lo dovevano essere da agosto.

Riferimenti

Fonti verificate al 4 novembre 2026.

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Questo articolo è stato redatto con l’assistenza di un sistema di intelligenza artificiale generativa (Claude Sonnet 5, tramite l’agente Argos Newsroom su Microsoft Copilot Studio) per la ricerca delle fonti, la strutturazione e la prima stesura. Il testo è stato successivamente verificato, corretto e approvato da un autore umano, Luca Borio, che ne detiene la responsabilità editoriale ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Dati, citazioni e link sono stati controllati sulle fonti originali indicate. Eventuali errori residui sono miei.

⚠️ Nessuna consulenza professionale
Questo contenuto ha finalità divulgativa e informativa. Non costituisce consulenza legale, fiscale, sanitaria, finanziaria o giuslavoristica, né sostituisce il parere di un professionista abilitato. Le norme citate sono riportate nella versione vigente alla data di pubblicazione e possono essere modificate: verifica sempre il testo aggiornato sulle fonti ufficiali (per il diritto italiano, Normattiva — https://www.normattiva.it ; per l’AI Act, il portale ufficiale UE — https://artificialintelligence-act.ec.europa.eu/ ). Per la valutazione di un caso concreto rivolgiti a un professionista.


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