TL;DR — Dal 30 settembre 2026 entra in vigore il Titolo II del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160: un nuovo reato (art. 437-bis c.p.) per chi omette misure di sicurezza o sorveglianza umana su sistemi di IA ad alto rischio, un nuovo articolo 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001 con sanzioni fino a 1.000 quote per l’ente, e regole processuali civili che presumono il nesso causale e permettono al giudice di ordinare l’esibizione dei log. La conformità all’AI Act, anche certificata, non basta da sola a escludere la responsabilità.
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p class=”wp-block-paragraph”>La settimana scorsa ho raccontato il Titolo I del D.Lgs. 160/2026, quello sulle Forze di polizia e sul riconoscimento facciale. Mi ero ripromesso di tornare sul Titolo II, che nel primo pezzo avevo liquidato in un paragrafo. Il motivo è semplice: il Titolo I riguarda le Forze di polizia, il Titolo II riguarda chiunque progetti, venda o usi un sistema di IA in azienda. Nella mia esperienza, trent’anni di IT mi hanno insegnato che i log sono la cosa che tutti configurano e nessuno legge, finché un giorno servono a qualcuno che non sei tu. Dal 30 settembre quel qualcuno può essere un giudice civile, con un ordine di esibizione in mano. È questo il passaggio che mi ha convinto a scriverne.
Cos’è il Titolo II del D.Lgs. 160/2026 e da quando si applica?
Il Titolo II del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (artt. 11-20) introduce norme penali, processuali e civilistiche sulla realizzazione e sull’impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale e sul risarcimento dei danni che ne derivano. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entra in vigore, per ordinaria vacatio legis, il 30 settembre 2026 (Gazzetta Ufficiale, 2026; Normattiva, 2026).
Attua la delega dell’art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull’IA, che prevedeva “l’introduzione di autonome fattispecie di reato relative all’omessa adozione o all’omesso adeguamento delle misure di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale” e la precisazione dei criteri di imputazione per persone fisiche ed enti (TuttoAmbiente, 2026). Giovanni Maria Riccio, professore ordinario di diritto privato comparato all’Università di Salerno, inquadra così il perimetro: non è un decreto di recepimento orizzontale dell’AI Act, ma un intervento mirato sui due comparti dove il regolamento europeo lascia più spazio al legislatore nazionale, le attività di contrasto e “la responsabilità civile (settore che l’AI Act non disciplina direttamente, salvo per il tramite della Direttiva (UE) n. 2024/2853 sul danno da prodotti difettosi, atteso il ritiro della proposta di direttiva sull’AI)” (Riccio, Altalex, 17 settembre 2026).
Un dettaglio che Riccio segnala con una “prima notazione critica”: il decreto contiene una clausola di non aggravamento (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 7) secondo cui “non comporta nuovi obblighi” rispetto all’AI Act. A suo giudizio la clausola ha “una funzione più dichiarativa, volta a marcare la fedeltà del decreto al perimetro della delega, che descrittiva dell’effettivo impatto regolatorio” (Riccio, 2026). Tradotto per chi fa il mio mestiere: gli obblighi tecnici restano quelli europei, ma le conseguenze del non rispettarli, da oggi, sono italiane e concrete.
Cosa punisce il nuovo articolo 437-bis del codice penale?
L’art. 12 del decreto inserisce nel codice penale l’art. 437-bis, “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. Punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, o le misure di sorveglianza umana, quando dall’omissione deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale (Paradigma, 2026; BibLus, 2026).
Le pene, come ricostruite dalle fonti che hanno letto il testo in Gazzetta:
| Condotta | Condizione | Pena |
|---|---|---|
| Omissione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana su sistemi ad alto rischio | Pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Stessa omissione | Pericolo per la sicurezza dello Stato | Reclusione da 2 a 8 anni |
| Alterazione di un sistema ad alto rischio | Pericolo per la vita o l’incolumità | Reclusione da 2 a 6 anni |
| Alterazione | Pericolo per la sicurezza dello Stato | Reclusione da 3 a 10 anni |
| Fatti omissivi commessi con colpa grave | Stessi presupposti del primo comma | Pena ridotta [VERIFY: entità della riduzione per colpa grave, “da un terzo a un sesto” secondo BibLus — fonte: art. 437-bis c.p. nel testo su Normattiva] |
| Utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana | Pericolo per vita/incolumità o sicurezza dello Stato | Pene del primo comma |
Il punto che va capito prima di ogni allarme è la condizione di pericolo. La redazione di BibLus lo scrive senza giri di parole: “non ogni violazione dell’AI Act diventa automaticamente un reato. L’art. 437-bis riguarda specificamente i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e richiede, nelle principali fattispecie, che dall’omissione o dall’alterazione derivi un effettivo pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale oppure per la sicurezza dello Stato”. E ancora: “una carenza documentale, un ritardo amministrativo o una violazione formale dell’AI Act non coincidono di per sé con il nuovo reato” (BibLus, 2026).
La novità che mi colpisce di più è l’ultima riga della tabella: l’utilizzatore professionale. Fino a ieri la responsabilità per un sistema di IA la immaginavamo tutta sul fornitore. Qui il legislatore dice che anche chi lo usa in azienda, se spegne intenzionalmente la sorveglianza umana e ne deriva un pericolo, risponde con le stesse pene. Nella mia esperienza è esattamente quello che succede quando un controllo umano “rallenta il processo”: qualcuno lo disattiva, e nessuno lo scrive da nessuna parte.
Cosa cambia per il Modello 231 con l’articolo 25-vicies?
L’art. 15 del decreto introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”. Per il delitto dell’art. 437-bis c.p. l’ente risponde con una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote; per il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (art. 612-quater c.p.) da 200 a 700 quote. Per entrambe possono applicarsi le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 (TuttoAmbiente, 2026; Paradigma, 2026).
Per chi non frequenta il diritto penale d’impresa: il D.Lgs. 231/2001 è la norma che rende un’azienda responsabile, in via amministrativa, dei reati commessi nel suo interesse da dirigenti o dipendenti, a meno che abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenirli. Il “catalogo dei reati presupposto” è la lista dei reati che fanno scattare questo meccanismo. Dal 30 settembre i reati con l’IA entrano in quella lista.
Paradigma sintetizza l’effetto pratico: “governance dell’AI e Modello 231 sono destinate a interagire in maniera sempre più stretta” (Paradigma, 2026). Lorena Papini, su Diritto.it, aggiunge che “sicurezza tecnica e sorveglianza umana non possono essere considerate meri adempimenti formali” (Papini, 2026). Il parallelo che mi viene naturale è con quanto ho scritto sulle FAQ ACN sulla NIS2 e le responsabilità del CdA: anche lì il legislatore ha smesso di parlare al reparto IT e ha iniziato a parlare all’organo di vertice. Il D.Lgs. 160/2026 fa lo stesso con l’IA, usando lo strumento che i consigli di amministrazione italiani conoscono meglio, il 231.
Come funzionano accesso alle prove e presunzione del nesso causale?
Gli artt. 17-19 riscrivono la posizione di chi chiede un risarcimento per un danno causato da un sistema di IA: il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione tecnica e dei log, il nesso tra violazione dell’AI Act e danno è presunto salvo prova contraria, e la conformità al regolamento, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità (Paradigma, 2026; TuttoAmbiente, 2026).
Vediamoli uno per uno, perché è qui che il diritto incontra l’infrastruttura.
Art. 17, accesso alle prove. Se chi afferma di aver subito il danno presenta elementi che rendono verosimile la domanda, il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione degli elementi “specificamente pertinenti” sul funzionamento del sistema. La norma li elenca: i registri previsti dall’art. 12 dell’AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi, le informazioni della documentazione tecnica, i parametri e le modalità di supervisione umana. L’ordine deve essere necessario e proporzionato e tenere conto dei segreti commerciali. Ma se una parte non ottempera senza giustificato motivo, il giudice “può trarne argomenti di prova” e, per la documentazione espressamente elencata, “può, valutato ogni altro elemento, ritenere ammessi i fatti allegati dall’istante” (Paradigma, 2026).
Qui mi fermo un attimo. L’art. 12 dell’AI Act impone ai sistemi ad alto rischio la registrazione automatica degli eventi (i “log”) per tutto il ciclo di vita (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 12). Nella mia esperienza, la conservazione dei log è la prima cosa che si taglia quando lo storage costa e la seconda che si dimentica quando cambia il fornitore. Dal 30 settembre, non avere quei log quando un giudice li chiede non è più un problema di sistemisti: può diventare un fatto “ammesso” in causa. È la stessa logica di responsabilità tracciabile che ho descritto parlando di identità e audit trail degli agenti AI: chi ha fatto cosa, quando, e chi lo stava guardando.
Art. 18, presunzione del nesso di causalità. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act, il nesso di causalità tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria (TuttoAmbiente, 2026). È un’inversione dell’onere della prova: non è il danneggiato a dover dimostrare che il sistema ha causato il danno, è il convenuto a dover dimostrare che non l’ha causato. Paradigma osserva che diventa “ancora più importante poter dimostrare non soltanto la conformità formale alla normativa, ma anche l’effettivo funzionamento dei sistemi di controllo, gestione dei rischi e sorveglianza umana” (Paradigma, 2026).
Art. 19, la conformità non è un’esimente. La conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, “anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto” (TuttoAmbiente, 2026). È una norma che smonta un’illusione diffusa nel mercato: il certificato di conformità come polizza. Non lo è.
Assicurazione. Il decreto prevede infine che il danneggiato possa chiedere al presunto responsabile se dispone di una copertura assicurativa per la responsabilità civile; il destinatario deve rispondere entro trenta giorni con gli estremi del contratto e il nome dell’assicuratore, e il danneggiato ha azione diretta verso l’impresa di assicurazione nei limiti del massimale (Paradigma, 2026) [VERIFY: numero dell’articolo del decreto che disciplina richiesta di copertura e azione diretta — fonte: testo D.Lgs. 160/2026 su Normattiva, artt. 16-20].
Il decreto anticipa l’AI Act? Il nodo dei sistemi ad alto rischio
C’è una domanda che le fonti giuridiche che ho letto non affrontano di petto e che a me, da tecnico, salta all’occhio. L’art. 437-bis punisce l’omissione delle misure di sicurezza “previste” per i sistemi ad alto rischio. Ma il Digital Omnibus sull’IA, adottato definitivamente dal Consiglio UE il 29 giugno 2026, ha rinviato l’applicabilità degli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti (Lexia, 7 luglio 2026; Fuschi, Agenda Digitale, 1 settembre 2026).
Che cosa succede, allora, tra il 30 settembre 2026 e il 2 dicembre 2027? Le misure tecniche “previste” dall’AI Act per l’alto rischio esistono nel testo del regolamento ma non sono ancora obbligatorie. Questa è un’opinione, non un dato: la mia lettura è che il reato resti applicabile alle condotte in cui il pericolo concreto per la vita o l’incolumità è già dimostrabile, e che il rinvio europeo renda però più difficile individuare quale misura fosse “prevista” e omessa. Non ho trovato nelle fonti consultate una posizione dottrinale esplicita su questo raccordo [DATO NON VERIFICATO – cercare in: commenti dottrinali su Altalex, Giurisprudenza Penale, Sistema Penale sul rapporto tra art. 437-bis c.p. e rinvio Omnibus; relazione illustrativa al D.Lgs. 160/2026]. Lo segnalo perché è il tipo di zona grigia in cui, nei prossimi quattordici mesi, si giocherà l’interpretazione vera della norma.
Implicazioni pratiche per aziende e PMI italiane
Distinguo, come sempre, cosa dice la norma da cosa conviene fare: il secondo è dominio del vostro legale e del vostro Organismo di Vigilanza, non mio. Quello che la norma dice, letto con gli occhi di chi gestisce sistemi, è questo.
- La classificazione viene prima di tutto. L’art. 437-bis e il 25-vicies riguardano i sistemi ad alto rischio secondo l’AI Act. Sapere se un sistema che usate rientra in quella categoria (Allegato III o Allegato I del regolamento) è la premessa di ogni altra valutazione. BibLus: “sarà quindi decisivo anzitutto capire che sistema IA è utilizzato, come è classificato, quale ruolo riveste il soggetto coinvolto e quali misure risultano concretamente dovute” (BibLus, 2026).
- I log diventano prova. L’art. 17 elenca i registri dell’art. 12 AI Act tra i documenti che il giudice può ordinare di esibire, con conseguenze in caso di mancata produzione. La retention dei log di un sistema ad alto rischio non è più solo una scelta di costo.
- La sorveglianza umana va documentata, non solo prevista. Sia il reato (omissione intenzionale dell’utilizzatore professionale) sia la presunzione causale dell’art. 18 rendono rilevante dimostrare che il controllo umano c’era e funzionava. Chi lo disattiva deve poterne rendere conto.
- Il Modello 231 va riletto. Con il 25-vicies, i reati con l’IA entrano nel catalogo dei reati presupposto. Le fonti concordano che le organizzazioni dovranno “valutare le conseguenze delle nuove fattispecie sulla propria esposizione al rischio 231” (Paradigma, 2026). Come farlo è materia per professionisti abilitati.
- Il certificato non è una polizza. Art. 19: la conformità certificata non esclude la responsabilità. La polizza, semmai, è quella assicurativa, e dal 30 settembre il danneggiato può chiedervi se l’avete.
Un’ultima considerazione da veterano. Per anni ho visto la sicurezza trattata come un costo da giustificare al budget. La NIS2 ha spostato quel costo sul tavolo del CdA. Il D.Lgs. 160/2026 fa un passo in più: lo sposta, per i sistemi di IA ad alto rischio, dentro il codice penale e dentro il processo civile. Non è hype: è un decreto in Gazzetta con una data.
Il D.Lgs. 160/2026 rende reato qualsiasi violazione dell’AI Act?
No. L’art. 437-bis c.p. riguarda solo i sistemi di IA ad alto rischio e richiede che dall’omissione o dall’alterazione derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato. Una carenza documentale o una violazione formale dell’AI Act non costituiscono di per sé il reato (BibLus, 2026).
Quanto rischia un’azienda ai sensi del 231 per reati commessi con l’IA?
Il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 prevede per l’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote per il delitto dell’art. 437-bis c.p. e da 200 a 700 quote per l’art. 612-quater c.p., oltre alle sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lettere b)-e). La quantificazione in un caso concreto spetta al giudice e va valutata con un professionista (TuttoAmbiente, 2026).
Essere conformi all’AI Act basta per non essere responsabili di un danno?
No. L’art. 19 del D.Lgs. 160/2026 stabilisce che la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La conformità resta un elemento essenziale della governance, ma non è un’esimente automatica (Paradigma, 2026).
Quali documenti può ordinare di esibire il giudice in una causa per danni da IA?
Secondo l’art. 17 del decreto: i registri (log) previsti dall’art. 12 dell’AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi, le informazioni pertinenti della documentazione tecnica e quelle su parametri e modalità di supervisione umana, con ordine necessario e proporzionato e tutela dei segreti commerciali (Paradigma, 2026).
Conclusioni
Il Titolo I del D.Lgs. 160/2026 ha fatto notizia per il riconoscimento facciale. Il Titolo II farà meno titoli e più differenza, perché parla a chiunque abbia un sistema di IA in produzione. Le tre cose che porto a casa: il reato esiste ma ha un perimetro stretto (alto rischio più pericolo concreto); il 231 porta la governance dell’IA nel linguaggio dei consigli di amministrazione; il processo civile trasforma i log e la sorveglianza umana da buone pratiche in prove. Resta aperto il raccordo con il rinvio europeo dell’alto rischio al 2027-2028, su cui aspetto la dottrina. I dati suggeriscono che il legislatore italiano ha scelto di correre avanti; se abbia corso bene, lo diranno i primi processi.
Riferimenti
Fonti verificate al 23 settembre 2026.
- [B] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2026, 15 settembre). Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (26G00179). GU Serie Generale n. 214. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/SG
- [B] Normattiva (2026). Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — testo vigente. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/ORIGINAL
- [B] Riccio, G. M. (2026, 17 settembre). D.Lgs. 160/2026: l’adeguamento all’AI Act tra attività di polizia e responsabilità civile. Altalex. https://www.altalex.com/documents/2026/09/17/d-lgs-160-2026-adeguamento-act-attivita-polizia-responsabilita-civile
- [B] D’Alessandri, F. (2026, 21 settembre). IA e attività di polizia: le nuove regole del D.lgs. n. 160/2026. Altalex. https://www.altalex.com/documents/2026/09/21/ia-attivita-polizia-nuove-regole-d-lgs-n-160-2026
- [B] Paradigma (2026, 16 settembre). Intelligenza artificiale e responsabilità civile e penale: 7 novità del D.Lgs. 160/2026. https://www.paradigma.it/intelligenza-artificiale-responsabilita-civile-penale-dlgs-160-2026/
- [B] Papini, L. (2026, 16 settembre). Reati con l’IA, responsabilità e risarcimenti: cosa cambia con il decreto 160/2026. Diritto.it. https://www.diritto.it/decreto-160-2026-reati-e-responsabilita-per-lia/
- [B] Redazione BibLus (2026, 17 settembre). Il nuovo reato in materia di IA in vigore dal 30 settembre 2026. BibLus – ACCA software. https://biblus.acca.it/notizie/il-nuovo-reato-in-materia-di-ia-in-vigore-dal-30-settembre-2026/
- [B] TuttoAmbiente (2026, 21 settembre). Le novità del d.lgs. n. 160/2026 – IA e responsabilità ex d.lgs. 231/2001. https://www.tuttoambiente.it/news/novita-dlgs-160-2026-intelligenza-artificiale-231/
- [B] Lexia (2026, 7 luglio). AI Act e pacchetto “Omnibus VII”: scadenze, semplificazioni, divieti. https://www.lexia.it/2026/07/07/ai-act-omnibus-vii/
- [B] Fuschi, D. (2026, 1 settembre). Privacy europea, gli “anticorpi” che hanno corretto il Digital Omnibus. Agenda Digitale. https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy-europea-gli-anticorpi-che-hanno-corretto-il-digital-omnibus/
- [B] Parlamento europeo e Consiglio (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 12 e 14. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- [C] Borio, L. (2026, 22 settembre). AI Act e riconoscimento facciale: il D.Lgs. 160/2026 è legge. Argos New Dreams. https://argosnewdreams.blog/2026/09/22/ai-act-e-riconoscimento-facciale-il-d-lgs-160-2026-e-legge/
- [C] Borio, L. (2026, 28 luglio). NIS2, le nuove FAQ ACN: cosa deve approvare il CdA. Argos New Dreams. https://argosnewdreams.blog/2026/07/28/nis2-le-nuove-faq-acn-cosa-deve-approvare-il-cda/
- [C] Borio, L. (2026, 2 settembre). Governare gli AI Agent con Agent 365 ed Entra Agent ID. Argos New Dreams. https://argosnewdreams.blog/2026/09/02/governare-gli-ai-agent-con-agent-365-ed-entra-agent-id/
Nota sulle fonti: la norma è in Gazzetta da otto giorni; non esistono ancora fonti di livello A (peer-reviewed). Le fonti B sono commentari giuridici professionali con autore e data, incrociati fra loro sul testo ufficiale.
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Trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale
Questo articolo è stato redatto con l’assistenza di un sistema di intelligenza artificiale generativa (Claude Sonnet 5, tramite l’agente Argos Newsroom su Microsoft Copilot Studio) per la ricerca delle fonti, la strutturazione e la prima stesura. Il testo è stato successivamente verificato, corretto e approvato da un autore umano, Luca Borio, che ne detiene la responsabilità editoriale ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Dati, citazioni e link sono stati controllati sulle fonti originali indicate. Eventuali errori residui sono miei.
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