TL;DR — Il decreto che adegua l’Italia all’AI Act sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia è legge: è il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026. Chiusa la corsa contro la scadenza della delega, resta aperto il nodo segnalato dal Garante Privacy: la deroga alla cancellazione dei dati biometrici raccolti senza autorizzazione (art. 8).
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p class=”wp-block-paragraph”>Una settimana fa avevo in bozza un pezzo intitolato “il decreto slitta”. Raccontava di un testo approvato dal governo il 4 agosto e ancora fermo, a un mese dalla scadenza della delega, su una clausola di quattro parole. Poi, mentre rileggevo la bozza, ho aperto la Gazzetta Ufficiale del 15 settembre: il decreto c’era. Trent’anni di IT mi hanno insegnato che il momento più pericoloso per un articolo è quando la tesi è bella e i fatti sono vecchi di una settimana. Così ho buttato la tesi e tenuto i fatti: perché il nodo tecnico che aveva rallentato la pubblicazione non è sparito con la firma del Presidente della Repubblica. È semplicemente diventato legge, e dal 30 settembre si applica.
Cos’è il D.Lgs. 160/2026 e da quando si applica?
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in due ambiti: l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale legata a questi sistemi. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entra in vigore il 30 settembre 2026 (Gazzetta Ufficiale, 2026; Normattiva, 2026).
Il decreto attua la delega dell’art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull’intelligenza artificiale (Riccio, 2026). L’iter, ricostruibile dal preambolo, è stato lungo: deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, parere del Garante per la protezione dei dati personali, parere della Conferenza Unificata del 20 luglio 2026, pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (Gazzetta Ufficiale, 2026). L’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri è del 4 agosto 2026 [VERIFY: approvazione definitiva CdM 4 agosto 2026 — fonte: Il Post, 5 agosto 2026; Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2026]. La delega scadeva il 10 ottobre 2026 [VERIFY: termine delega 10 ottobre 2026 ex art. 24, c. 2, lett. h), L. 132/2025 — fonte: Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2026; testo su Normattiva]: il governo ha chiuso con circa tre settimane di margine.
Non è un decreto “generale” sull’AI Act. Come osserva Giovanni Maria Riccio, professore ordinario di diritto privato comparato all’Università di Salerno, si tratta di “un intervento mirato sui due comparti in cui il regolamento europeo lascia il maggiore margine di specificazione al legislatore nazionale: le finalità di attività di contrasto […] e la responsabilità civile” (Riccio, Altalex, 17 settembre 2026). In tutto 22 articoli (IUS Lefebvre Giuffrè, 2026), divisi in tre titoli: Titolo I sull’attività di polizia (artt. 1-10), Titolo II su norme penali, processuali e civilistiche (artt. 11-20), Titolo III con le disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 21-22) (Dipartimento delle Finanze, 2026).
Cosa prevede l’articolo 8 sull’identificazione biometrica in tempo reale?
L’articolo 8 consente alle Forze di polizia di usare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale solo per prevenire minacce specifiche e concrete alla vita o all’incolumità fisica, oppure per ricercare persone scomparse e vittime di reati specifici. L’autorizzazione è preventiva e spetta al procuratore della Repubblica, con durata massima di quindici giorni prorogabili (Riccio, 2026).
È l’attuazione della deroga facoltativa prevista dall’art. 5, par. 1, lett. h) dell’AI Act, che vieta in linea di principio l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative e condizioni fissate dal diritto nazionale (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 5). Il decreto aggiunge una clausola d’urgenza: il questore o i comandanti provinciali possono attivare il sistema con convalida successiva entro termini stringenti, 24/48 ore (Riccio, 2026). Nella bozza circolata ad agosto la proroga era di ulteriori quindici giorni con decreto motivato [VERIFY: proroga di ulteriori 15 giorni con decreto motivato — fonte: Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2026; confrontare con art. 8 del testo pubblicato].
Il dettaglio che apprezzo di più, da persona che ha passato anni a progettare archivi, è l’art. 8, comma 3: le banche dati di confronto biometrico devono essere costituite ad hoc per ciascuna autorizzazione, cancellate al termine e “non incrementali” rispetto ad autorizzazioni precedenti. Riccio la definisce “una garanzia strutturale che merita apprezzamento, poiché limita il rischio […] di una progressiva costituzione di ‘banche dati generali’ di riconoscimento facciale per accumulo di autorizzazioni singole” (Riccio, 2026). Nella stessa direzione va il divieto assoluto di alimentare gli archivi tramite scraping non mirato, cioè la raccolta massiva e indiscriminata di immagini dal web o da sistemi di videosorveglianza, definito all’art. 2, comma 1, lett. l) e ribadito agli artt. 8 e 13 (Riccio, 2026).
Il nodo dell’articolo 8: cosa succede ai dati raccolti senza autorizzazione?
Nello schema di decreto, se l’autorizzazione non arriva o le condizioni non sono rispettate, il sistema va “immediatamente interrotto” e i dati “cancellati”, con un’eccezione per gli elementi “acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica”. È questa clausola dell’art. 8, comma 8, che il Garante Privacy aveva giudicato troppo ampia e che, secondo Il Sole 24 Ore, era tra i motivi del ritardo nella pubblicazione (Cimmarusti, 2026).
Il Garante, nel parere del 14 luglio 2026 [VERIFY: parere Garante n. 531 del 14 luglio 2026, relatrice Ginevra Cerrina Feroni — fonte: Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2026; testo su gpdp.it], si era espresso favorevolmente allo schema ma con condizioni, rilevando che “permangono tuttavia margini di incertezza circa le deroghe previste in relazione alla cancellazione dei dati acquisiti illegittimamente” e chiedendo che i presupposti per conservare i dati fossero “da tipizzare normativamente”, cioè elencati con precisione anziché lasciati a un rinvio generico al D.Lgs. 51/2018 sul trattamento dei dati di polizia (Cimmarusti, 2026). Il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, aveva sintetizzato così: il riconoscimento facciale “ha una rilevante utilità investigativa se utilizzato in maniera circoscritta e con ogni garanzia. Non deve trasformarsi, però, in uno strumento di sorveglianza massiva e indiscriminata” [VERIFY: virgolettato Stanzione — fonte: Cimmarusti, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2026].
La domanda che conta oggi è: nel testo pubblicato la clausola è stata riscritta o è passata invariata? [DATO NON VERIFICATO — cercare in: art. 8, comma 8, D.Lgs. 160/2026, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 / Normattiva]. I commenti usciti finora sul testo definitivo (Riccio, 2026; IPSOA, 2026; Polizia Locale Digitale, 2026) non entrano nel dettaglio di quel comma. Lo dichiaro apertamente invece di dedurlo: chi deve applicare la norma dal 30 settembre farebbe bene ad aprire l’articolo 8 sulla Gazzetta e leggerlo con i propri occhi.
Come cambia il riconoscimento facciale a posteriori (articolo 10)?
L’articolo 10 disciplina i sistemi di videosorveglianza dotati di riconoscimento facciale a posteriori integrato dall’intelligenza artificiale, usati per il contrasto dei reati. L’elaborazione biometrica richiede l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, il titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i dati grezzi memorizzati nei sistemi locali sono cancellati automaticamente dopo sette giorni (IPSOA, 2026; Polizia Locale Digitale, 2026).
Qui la qualificazione europea è diversa: non pratica vietata con deroga, ma sistema ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III dell’AI Act. Il decreto ribadisce il divieto assoluto di controlli biometrici indiscriminati o massivi sulla popolazione e richiede che l’indiziato sia individuato inizialmente sulla base di elementi oggettivi, sotto la responsabilità dell’ufficiale procedente (Polizia Locale Digitale, 2026). Ho corretto qui un errore della mia prima bozza, che attribuiva l’autorizzazione al Ministero dell’Interno: il testo pubblicato parla di GIP.
| Elemento | Art. 8 (tempo reale) | Art. 10 (a posteriori) |
|---|---|---|
| Qualificazione AI Act | Deroga all’art. 5, par. 1, lett. h) (pratica in linea di principio vietata) | Sistema ad alto rischio, Allegato III |
| Chi autorizza | Procuratore della Repubblica; urgenza: questore/comandanti provinciali con convalida entro 24/48 ore | Giudice per le indagini preliminari |
| Durata | Max 15 giorni prorogabili | Per singolo procedimento |
| Banche dati | Ad hoc, non incrementali, cancellate al termine (art. 8, c. 3) | Titolare: Dipartimento della Pubblica Sicurezza |
| Conservazione dati | Cancellazione, salvo eccezione art. 8, c. 8 [DATO NON VERIFICATO — cercare in: testo GU] | Dati grezzi locali cancellati dopo 7 giorni |
| Scraping non mirato | Vietato | Vietato |
Fonti tabella: Riccio (2026), IPSOA (2026), Polizia Locale Digitale (2026), Regolamento (UE) 2024/1689.
Il procuratore è un’“autorità indipendente” ai sensi dell’AI Act?
È il secondo punto critico del decreto, meno discusso del comma 8 ma potenzialmente più pesante. L’art. 5, par. 3 dell’AI Act richiede per l’identificazione in tempo reale un’autorizzazione preventiva “rilasciata da un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente”; l’Italia ha scelto il pubblico ministero, non un giudice (Riccio, 2026).
Riccio è misurato: la qualificazione del PM come autorità giudiziaria “è difendibile alla luce della collocazione ordinamentale della magistratura requirente, ma la questione della sua ‘indipendenza’ rispetto all’organo che richiede la misura (le stesse Forze di polizia con cui il procuratore coopera nelle indagini) potrà essere oggetto di ulteriori chiarimenti, eventualmente da parte della Corte di giustizia, ove le prassi applicative dovessero mostrare un’autorizzazione sostanzialmente automatica” (Riccio, 2026). Nella mia esperienza con i sistemi di controllo accessi, un’autorizzazione che viene sempre concessa smette di essere un controllo e diventa un log. La differenza la faranno i numeri: quante richieste, quanti dinieghi. L’art. 9 prevede valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, conservazione delle registrazioni e notifica dell’utilizzo (Dipartimento delle Finanze, 2026): è lì che si potrà misurare.
Implicazioni pratiche per aziende e PA italiane
Il Titolo I riguarda le Forze di polizia, ma il Titolo II tocca chiunque sviluppi o impieghi sistemi di IA. Il decreto introduce nel codice penale l’art. 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi di IA ad alto rischio, modifica il codice di procedura penale (art. 359-ter c.p.p.) e il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (Processo Penale e Giustizia, 2026; IPSOA, 2026).
Sul fronte civile, gli artt. 16-20 introducono strumenti processuali per chi chiede il risarcimento di un danno causato da un sistema di IA: foro del consumatore, accesso alle prove, presunzione del nesso di causalità, rilevanza della conformità all’AI Act e azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione (Dipartimento delle Finanze, 2026). Per un’azienda che integra modelli di IA in un prodotto, la “presunzione del nesso di causalità” è la novità da capire: sposta sull’impresa una parte del peso della prova. Vale la lettura diretta degli articoli, e vale il confronto con il proprio legale: qui il blog descrive cosa dice la norma, non cosa conviene fare a ciascuno.
Per chi fornisce tecnologie di videosorveglianza a soggetti pubblici, la lezione è di metodo: il decreto fissa una data, il 30 settembre, e un impianto (autorizzazione ex ante, banche dati non incrementali, cancellazione a 7 giorni). Chi progetta oggi sistemi con componenti biometriche ha finalmente un riferimento normativo nazionale, con un’incognita puntuale, il comma 8, da chiudere leggendo la Gazzetta.
FAQ
Il decreto italiano sul riconoscimento facciale è già in vigore?
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entra in vigore il 30 settembre 2026. Da quella data si applicano le regole sull’uso dell’IA nelle attività di polizia, comprese identificazione biometrica in tempo reale e riconoscimento facciale a posteriori, e le nuove norme penali e civili.
Chi autorizza il riconoscimento facciale in tempo reale in Italia?
L’articolo 8 del D.Lgs. 160/2026 affida l’autorizzazione preventiva al procuratore della Repubblica, per un massimo di quindici giorni prorogabili. In caso d’urgenza il questore o i comandanti provinciali possono attivare il sistema, con convalida entro 24/48 ore. Le banche dati di confronto devono essere create ad hoc e cancellate al termine dell’autorizzazione.
Cosa aveva contestato il Garante Privacy al decreto?
Nel parere del 14 luglio 2026 il Garante aveva rilevato margini di incertezza sulla deroga che consente di conservare dati biometrici acquisiti senza autorizzazione se “acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica”, chiedendo di tipizzare normativamente i presupposti. Se il testo pubblicato abbia recepito il rilievo va verificato sull’articolo 8, comma 8, in Gazzetta Ufficiale.
Cosa dice l’AI Act europeo sul riconoscimento facciale in tempo reale?
L’articolo 5, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) 2024/1689 vieta in linea di principio l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative: ricerca di vittime e persone scomparse, prevenzione di minacce specifiche, localizzazione di sospettati di reati gravi. Il par. 3 richiede un’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente.
Il D.Lgs. 160/2026 riguarda solo le forze di polizia?
No. Il Titolo I riguarda le Forze di polizia, ma il Titolo II introduce l’art. 437-bis c.p. (omessa adozione di misure di sicurezza su sistemi di IA ad alto rischio), modifica il D.Lgs. 231/2001 e prevede strumenti civilistici per il risarcimento dei danni da IA, fra cui la presunzione del nesso di causalità e l’azione diretta verso l’assicuratore.
Conclusioni
Ho riscritto questo articolo perché la realtà mi ha superato di una settimana, e preferisco dirlo che fingere di averlo previsto. La distanza tra “approvato dal governo” e “in Gazzetta” è stata di 42 giorni, e si è giocata, almeno in parte, su quattro parole. Ora il testo c’è, la data c’è (30 settembre 2026), e ci sono due domande aperte che nessun comunicato chiuderà: se il comma 8 sia stato tipizzato come chiedeva il Garante, e se l’autorizzazione del procuratore reggerà al test dell’indipendenza europea. I dati suggeriscono che le norme sulla biometria si giudicano dall’applicazione, non dal testo. La vera sfida non è tecnica, ma umana: quante volte, nei prossimi dodici mesi, qualcuno dirà di no.
Riferimenti
Fonti verificate al 18 settembre 2026.
- [B] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2026, 15 settembre). Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (26G00179), Serie Generale n. 214. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/SG
- [B] Normattiva (2026). Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/ORIGINAL
- [B] Dipartimento delle Finanze, Documentazione Economica e Finanziaria (2026). Decreto legislativo del 09/09/2026 n. 160 — Sommario. def.finanze.it.
- [B] Riccio, G. M. (2026, 17 settembre). D.Lgs. 160/2026: l’adeguamento all’AI Act tra attività di polizia e responsabilità civile. Altalex. https://www.altalex.com/documents/2026/09/17/d-lgs-160-2026-adeguamento-act-attivita-polizia-responsabilita-civile
- [B] Redazione IPSOA Quotidiano (2026, 16 settembre). IA: in Gu le norme sull’uso tecnologico nelle Forze di polizia e sulle responsabilità civili e penali. https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/16/ia-gu-norme-uso-tecnologico-forze-polizia-responsabilita-civili-penali
- [B] Mavino, M. (2026, 17 settembre). Intelligenza artificiale e attività di polizia: in Gazzetta il nuovo decreto legislativo. Polizia Locale Digitale. https://polizialocaledigitale.it/intelligenza-artificiale-e-attivita-di-polizia-in-gazzetta-il-nuovo-decreto-legislativo
- [B] Cimmarusti, I. (2026, 10 settembre). Riconoscimento facciale, il decreto del Governo tarda: c’è il nodo dei dati senza autorizzazione. Il Sole 24 Ore. [verificare URL]
- [B] Giurisprudenza Penale (2026, 17 settembre). Intelligenza artificiale: pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 settembre il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160. https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/09/17/…
- [B] Processo Penale e Giustizia (2026, 15 settembre). Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — Novità legislative interne. processopenaleegiustizia.it.
- [B] Parlamento europeo e Consiglio (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 5. https://artificialintelligence-act.ec.europa.eu/
- [C] Borio, L. (2026, 22 luglio). AI Act, cosa cambia dal 2 agosto 2026 per le aziende. Argos New Dreams.
- [C] Borio, L. (2026, 31 gennaio). AI Act e governance: chi controlla chi? Argos New Dreams.
- [C] Borio, L. (2025, 22 novembre). AI Act: il rinvio al 2027 per i sistemi ad alto rischio. Argos New Dreams.
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Trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale
Questo articolo è stato redatto con l’assistenza di un sistema di intelligenza artificiale generativa (Claude Sonnet 5, tramite l’agente Argos Newsroom su Microsoft Copilot Studio) per la ricerca delle fonti, la strutturazione e la prima stesura. Il testo è stato successivamente verificato, corretto e approvato da un autore umano, Luca Borio, che ne detiene la responsabilità editoriale ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Dati, citazioni e link sono stati controllati sulle fonti originali indicate. Eventuali errori residui sono miei.
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